Sez. L, Sentenza n. 17431 del 08/08/2007 (Rv. 600126 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Diritto allo sgravio aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986 in favore di imprese localizzate in dati territori - Residenza dei lavoratori occupati - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il diritto allo sgravio aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986, che è previsto in favore di imprese localizzate nei territori, delle province di Trieste e Gorizia compete a prescindere dal luogo di residenza dei lavoratori dipendenti dall'impresa in relazione ai quali è chiesto lo sgravio.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)