Sez. U, Sentenza n. 753 del 25/10/1999 (Rv. 530770 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Finalità - Presupposti - Costituzione di rapporti di lavoro - Residenza effettiva dei lavoratori nei territori agevolati - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Gli sgravi contributivi, previsti dall'art. 18 D.L. 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (poi regolati dall'art. 59 del testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e successive modifiche) hanno la finalità, da un lato, di sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno (e quindi favorire un fattore di produzione e di ricchezza, idoneo ad accelerare lo sviluppo delle relative zone) e, dall'altro, di incentivare l'occupazione in favore dei residenti nella zone stesse. Pertanto, il beneficio contributivo può essere riconosciuto solamente con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati con lavoratori effettivamente residenti nelle zone agevolate, così come individuate dall'art. 1 del testo unico n. 218 del 1978.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 1, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)