Sez. L, Sentenza n. 27915 del 19/12/2005 (Rv. 585797 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Aziende operanti nel mezzogiorno - Disciplina ex art. 59 Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. n. 218 del 1978 - Lavoratori esterni addetti ad aziende operanti nei territori del Mezzogiorno, svolgenti prestazioni lavorative nelle località, al di fuori di quei territori, di destinazione dei prodotti delle aziende medesime - Applicabilità - Fondamento. .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il beneficio degli sgravi contributivi in favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno, previsto dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. n. 218 del 1978, non può essere escluso per quei lavoratori esterni (quali: piazzisti, manutentori, riparatori) che, pur essendo addetti ad aziende che operano nei territori del mezzogiorno, svolgano, necessariamente e continuativamente, le proprie prestazioni lavorative, anche al di fuori degli stessi territori, in tutte le località alle quali sono destinati i prodotti delle aziende medesime. Diversamente opinando, risulterebbe disattesa la lettera e frustrata la "ratio" della legge, in quanto la prospettata funzione promozionale del beneficio contributivo sarebbe limitata, in difetto di qualsiasi previsione in tal senso, alle sole quote di mercato, parimenti localizzate nei territori del mezzogiorno, dei prodotti di aziende che operano e svolgono la propria attività produttiva, esclusivamente negli stessi territori (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto agli sgravi in dipendenza esclusiva del breve periodo delle prestazioni lavorative rese, al di fuori dei territori del Mezzogiorno, dai dipendenti di azienda operante negli stessi territori).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)