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Sez. 1, Sentenza n. 1124 del 18/04/1970 (Rv. 346686 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA - PROVVEDIMENTI - COMPETENZA DELLA GIUNTA - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA DEL SINDACO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA - RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - VISTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346686-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA - PROVVEDIMENTI - COMPETENZA DELLA GIUNTA - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA DEL SINDACO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA - RATIFICA DA PARTE DEL CONSIGLIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - VISTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO - SUFFICIENZA.*

A norma degli artt 63, n 5, 78 e 79 del decreto legislativo del Presidente della regione siciliana 29 ottobre 1955, n 6, e 35 del regolamento 29 ottobre 1957, n 3, spetta alla giunta municipale provvedere in ordine alle liti attive e passive nelle quali sia parte un comune della regione siciliana, tranne che per le azioni possessorie, per le quali provvede direttamente il sindaco. La deliberazione della giunta non e soggetta alla ratifica del consiglio comunale, ma solo al visto della commissione provinciale di controllo. (V 2814-68, massima n 335468).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/10/1957 num. 3 art. 35, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 78, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 79, Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)