Sez. 1, Sentenza n. 4043 del 25/11/2003 Ud. (dep. 03/02/2004) Rv. 229993 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Previsione dal 1992 (D.L. n. 306) di finalità concernenti il processo elettorale - Rilevanza di condotte antecedenti così finalizzate - Possibilità - Sussistenza - Condizioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, il condizionamento del voto nelle elezioni amministrative in seguito al patto tra un candidato e l'organizzazione criminale può rappresentare un mezzo utile al perseguimento di ciascuno degli scopi tipici dell'associazione, oltre che - a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 11-bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. nella l. 7 agosto 1992 n. 356), che ha modificato in tal senso il terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. - il fine stesso di un ente a carattere mafioso. Ne consegue che anche condotte antecedenti alla citata riforma, ove strumentali al perseguimento dei diversi fini già rilevanti secondo il vecchio testo della norma incriminatrice, possono dar luogo, nel concorso degli ulteriori requisiti di fattispecie, a responsabilità per il delitto associativo, tanto nella forma della partecipazione che il quella del cosiddetto "concorso esterno".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)