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Sez. 1, Sentenza n. 37788 del 23/09/2003 Ud. (dep. 03/10/2003) Rv. 228402 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Previsione dal 1992 (d.l. n. 306) di finalità concernenti il processo elettorale - Rilevanza di condotte antecedenti così finalizzate - Possibilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228402-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, lo scopo di "impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali" costituisce una delle finalità tipiche del delitto associativo solo a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 11-bis del d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (conv. nella l. 7 agosto 1992 n. 357), che ha modificato in tal senso il terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen.. Tuttavia anche condotte antecedenti che risultassero finalizzate ad incidere sul processo elettorale, in senso strumentale al perseguimento dei diversi fini già rilevanti secondo il vecchio testo della norma incriminatrice, potevano dar luogo in concreto a responsabilità per il delitto associativo, nella forma della partecipazione o del concorso esterno. Una tale responsabilità non può dunque essere esclusa sul solo presupposto che la relativa condotta abbia preceduto la citata modifica del comma 3 dell'art. 416-bis cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)