Sez. 1, Sentenza n. 21356 del 17/04/2002 Ud. (dep. 30/05/2002) Rv. 222440 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione per delinquere di tipo mafioso - Scambio elettorale - Concorso esterno - Nuova ipotesi introdotta dal D.L. n. 306/92 - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la finalità di "impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali", come indicata nell'art. 416 bis, comma 3, cod. pen. (modificato dall'art. 11 bis del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992 n. 357), costituisce una fattispecie nuova rispetto alla precedente formulazione della norma incriminatrice e pertanto di essa non può essere chiamato a rispondere chi, nella veste di concorrente esterno, abbia posto in essere la suddetta condotta in epoca antecedente all'entrata in vigore della suddetta modifica. (Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso nei confronti di un soggetto che, in cambio di un sostegno elettorale, aveva promesso favori ad organizzazioni criminose).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11 bis, Legge 07/08/1992 num. 357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)