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Sez. 4, Sentenza n. 6668 del 17/05/1974 Ud. (dep. 07/10/1974) Rv. 128113 - 01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO(NE BIS IN IDEM)- CONDIZIONE - UNICA AZIONE VIOLATRICE DI PIU DISPOSIZIONI DI LEGGI - SENTENZA IRREVOCABILE RELATIVA AD UNA DELLE VIOLAZIONI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA PRECLUSIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO SUL LAVORO.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128113-01

COSA GIUDICATA PENALE - EFFETTI - PRECLUSIONE: INAMMISSIBILITA DI UN SECONDO GIUDIZIO(NE BIS IN IDEM)- CONDIZIONE - UNICA AZIONE VIOLATRICE DI PIU DISPOSIZIONI DI LEGGI - SENTENZA IRREVOCABILE RELATIVA AD UNA DELLE VIOLAZIONI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA PRECLUSIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INFORTUNIO SUL LAVORO.*

Il principio della preclusione processuale(ne bis in idem)presuppone l'assoluta identita del fatto reato nella sua globalita; consegue che detto principio non puo essere applicato quando il fatto, anche se unico come entita di ordine materiale, importi la violazione di piu Disposizioni di leggi. (nella specie e stato ritenuto inapplicabile il principio del ne bis in idem riferito all'Azione penale per omicidio colposo conseguente ad infortunio sul lavoro quando era gia intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione per la contravvenzione alle norme infortunistiche).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)