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Sez. L, Sentenza n. 3223 del 06/06/1979 (Rv. 399593 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE LEGALE O CONVENZIONALE - EFFETTI - CORRESPONSIONE DELLA PREDETTA INDENNITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399593-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE LEGALE O CONVENZIONALE - EFFETTI - CORRESPONSIONE DELLA PREDETTA INDENNITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La sospensione del rapporto di lavoro, per motivi legali o convenzionali, con la conseguente sospensione del funzionamento della sua causa tipica, comporta altresi, per sua natura, la sospensione di tutti gli effetti a tale causa ricollegati, fatta eccezione soltanto per quegli effetti espressamente fatti salvi e mantenuti dalla fonte legale o negoziale della sospensione medesima. Pertanto, atteso il carattere retributivo dell'indennita di anzianita, correlata al funzionamento della causa tipica del rapporto, la stessa non puo essere corrisposta - salva diversa disposizione di legge o di contratto - quando, per la consensuale sospensione del rapporto, il lavoratore sia dispensato dall'Obbligo di adempiere la sua prestazione principale, costituita dall'attivita lavorativa. (contra 1532/58; (contra 1512/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)