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Sez. L, Sentenza n. 7433 del 16/12/1983 (Rv. 432044 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DIFFERENZIALI - CRITERIO DELLA SUBORDINAZIONE NON AGEVOLMENTE APPREZZABILE - CRITERI SUSSIDIARI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432044-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DIFFERENZIALI - CRITERIO DELLA SUBORDINAZIONE NON AGEVOLMENTE APPREZZABILE - CRITERI SUSSIDIARI - INDIVIDUAZIONE.*

Fondamentale criterio differenziale del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo è quello della subordinazione del lavoratore al potere direttivo del beneficiario della prestazione lavorativa. Quando l'esistenza o meno di tale elemento non sia agevolmente apprezzabile, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento ad altri criteri-guida, quali: a) la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, costituito dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore (Opus) nel contratto d'opera e dalle stesse energie lavorative (operae), esplicate secondo le direttive, la vigilanza e il controllo dell'altra parte, nel contratto di lavoro subordinato; b) l'accertamento concreto dell'esistenza di un'organizzazione d'impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, la quale caratterizza il lavoro autonomo; C) la valutazione dell'incidenza soggettiva del rischio attinente all'Esercizio dell'attività, che incombe in misura più evidente e completa sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato. (Conf 6857/82, mass n 424509; (Conf 6606/81, mass n 417457; (Conf 3586/76, mass n 382336).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)