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Sez. L, Sentenza n. 1355 del 25/02/1984 (Rv. 433481 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUSTIFICATO MOTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433481-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUSTIFICATO MOTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il giustificato motivo, che, a norma dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 legittima il licenziamento, prescinde dalla circostanza che dal fatto o dal comportamento addebitato al lavoratore sia derivato o meno un pregiudizio per l'azienda, sia pure sotto il profilo del pericolo di danno, essendo sufficiente che si tratti di fatto o comportamento di tale entità e gravità da scuotere la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro considerato in concreto. (nella specie, alla stregua di tale principio, è stata confermata la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto giustificato il licenziamento intimato ad un guardiano, cui era stata addebitata la Mancanza specificamente prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e consistente nello ingiustificato abbandono del posto di lavoro, sebbene durante tale assenza il servizio di sorveglianza fosse continuato attraverso l'attività di un altro guardiano).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)