Sez. L, Ordinanza n. 21315 del 23/06/2026 (Rv. 679573-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Art. 21, comma 8, l. n. 247 del 2012 - Conseguenza automatica dell'iscrizione all'albo professionale - Mancanza di effettività, continuità e abitualità dell’attività forense - Rilevanza - Limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 8, della l. n. 247 del 2012, l'iscrizione alla Cassa Forense, ed il correlativo obbligo per il professionista iscritto di versare la contribuzione, conseguono automaticamente all'iscrizione all'Albo - a prescindere dal fatto che l'accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione
di circostanze di fatto legate al caso di specie, quale l'iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica - sicché l'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, non costituisce più requisito condizionante l'iscrizione alla Cassa e incide sul rapporto contributivo solo laddove la mancanza di effettività, continuità e abitualità dell'attività forense comporti la cancellazione dall'albo al quale l'avvocato è iscritto.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 21 com. 1, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 21 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)