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Sez. L - , Sentenza n. 30234 del 15/12/2017 (Rv. 646480 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Cassa di previdenza - Contributi versati in eccedenza - Diritto alla restituzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646480-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L'impossibilità per il soggetto iscritto ad una Cassa di previdenza di utilizzare i contributi versati non comporta alcun diritto alla loro restituzione, neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c., in conseguenza dell'inesistenza, in ragione dei fini solidaristici perseguiti dalle casse o dagli istituti di previdenza e assistenza, di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, o non possono più verificarsi, i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale.(Nella specie la S.C. ha confermato il rigetto in appello della domanda proposta da un avvocato di compensare il debito derivante dal riscatto degli anni di laurea con la maggior somma incamerata dall’ente a seguito del ricongiungimento della contribuzione, da lui versata all’Inps in virtù di precedente rapporto lavorativo o, in subordine, con l’indennizzo spettantegli dall'asserito arricchimento senza causa dell'ente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)