Sez. L, Ordinanza n. 17352 del 01/06/2026 (Rv. 679412-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Art. 4 del Regolamento - Divieto di restituzione dei contributi già versati - Applicabilità anche in caso di cancellazione dall'albo professionale per incompatibilità - Fondamento - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di contribuzione dovuta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'art. 4 del suo Regolamento generale, secondo cui i contributi legittimamente versati non sono restituibili all'iscritto che sia stato cancellato dall'albo professionale, si applica anche nel caso in cui questa derivi da una situazione di incompatibilità, operando quest'ultima, a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012, ex nunc, con la conseguenza che i versamenti contributivi effettuati per gli anni di iscrizione alla Cassa restano validi, efficaci e utili al riconoscimento della pensione di vecchiaia e contributiva.
Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)