Sez. 2, Sentenza n. 2977 del 06/07/1977 (Rv. 386521 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PER GLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONE DI EFFICACIA - PRODUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PER GLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONE DI EFFICACIA - PRODUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA.*
L'autorizzazione a un ente pubblico a stare in giudizio, anche se prodotta in corso di causa - persino, per la prima volta, in Cassazione e fino a quando non sia iniziata la relazione della causa - vale non solo a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede ma anche a sanare le irregolarita che abbiano eventualmente inficiato i precedenti gradi del giudizio. Cio per la ragione che, per gli enti pubblici, l'autorizzazione - che attiene alla legitimatio ad processum - non pone in essere un requisito di validita della Costituzione in giudizio dell'ente ma di questa costituisce soltanto una condizione di efficacia. (V 1467/75, mass n 375044; (V 1491/69, mass n 340307).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)