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Sez. 2, Sentenza n. 2977 del 06/07/1977 (Rv. 386521 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PER GLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONE DI EFFICACIA - PRODUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Stato
decisa il 1977-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386521-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - PER GLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONE DI EFFICACIA - PRODUZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA - EFFICACIA RETROATTIVA.*

L'autorizzazione a un ente pubblico a stare in giudizio, anche se prodotta in corso di causa - persino, per la prima volta, in Cassazione e fino a quando non sia iniziata la relazione della causa - vale non solo a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede ma anche a sanare le irregolarita che abbiano eventualmente inficiato i precedenti gradi del giudizio. Cio per la ragione che, per gli enti pubblici, l'autorizzazione - che attiene alla legitimatio ad processum - non pone in essere un requisito di validita della Costituzione in giudizio dell'ente ma di questa costituisce soltanto una condizione di efficacia. (V 1467/75, mass n 375044; (V 1491/69, mass n 340307).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)