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Sez. 3, Sentenza n. 1491 del 03/05/1969 (Rv. 340307 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - NATURA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'APPROVAZIONE TUTORIA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA RETROATTIVA - ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - TERMINE FINALE.*
Stato
decisa il 1969-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340307-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - NATURA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'APPROVAZIONE TUTORIA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA RETROATTIVA - ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - TERMINE FINALE.*

Nei riguardi degli enti pubblici, l'autorizzazione a stare in giudizio data dall'organo deliberante (nella specie, consiglio comunale) a quello investito di rappresentanza (nella specie, sindaco) e la relativa approvazione dell'autorita tutoria, non pongono in essere un requisito di validita per la Costituzione in giudizio, ma di questa rappresentano una condizione di efficacia. Conseguentemente, il sopraggiungere dell'autorizzazione o dell'approvazione nel corso del giudizio hanno efficacia ex tunc in ordine alla regolarita della Costituzione in giudizio ed i relativi documenti probatori possono essere validamente prodotti in qualsiasi momento e, per quanto riguarda il ricorso ed il controricorso per Cassazione, fino al momento in cui sia iniziata la relazione della causa. (V. 2044-68, massima n.334136 17-68, massima n.330799 2739-67, massima n.330258).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 106, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)