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Sez. 2, Sentenza n. 8403 del 18/08/1990 (Rv. 468915 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - VENDITA A TERZI, CON ATTO TRASCRITTO, DI UN BENE OGGETTO DI PRECEDENTE ELIMINAZIONE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL VENDITORE - SUSSISTENZA - RESPONSABILITÀ DEL SUCCESSIVO ACQUIRENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468915-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - VENDITA A TERZI, CON ATTO TRASCRITTO, DI UN BENE OGGETTO DI PRECEDENTE ELIMINAZIONE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL VENDITORE - SUSSISTENZA - RESPONSABILITÀ DEL SUCCESSIVO ACQUIRENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La vendita a terzi con atto trascritto di un bene immobile che abbia già formato oggetto, da parte del venditore, di una precedente alienazione si risolve nella violazione di un Obbligo contrattualmente assunto nei confronti del precedente acquirente, determinando la responsabilità contrattuale dell'alienante con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 cod. civ.; per converso la responsabilità del successivo acquirente, rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale ove trovi fondamento in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o almeno nella consapevolezza dell'esistenza di una precedente vendita e nella previsione della sua mancata trascrizione e quindi nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nel privare di effetti il primo acquisto, al cui titolare incombe di conseguenza la relativa prova a norma dell'art. 2697 cod. civ.. (V 0076/82, mass n 417767).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)