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Sez. 2, Sentenza n. 76 del 08/01/1982 (Rv. 417767 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - COMPRAVENDITA IN TEMPI SUCCESSIVI DELLO STESSO IMMOBILE - TRASCRIZIONE DEL SOLO SECONDO ACQUISTO - RESPONSABILITÀ DEL SECONDO ACQUIRENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417767-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - COMPRAVENDITA IN TEMPI SUCCESSIVI DELLO STESSO IMMOBILE - TRASCRIZIONE DEL SOLO SECONDO ACQUISTO - RESPONSABILITÀ DEL SECONDO ACQUIRENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'acquirente di un immobile, il quale, pur conoscendo l'avvenuta vendita dello stesso bene effettuata dal proprio alienante, nonché la mancata trascrizione del relativo contratto da parte del compratore, determini, mediante la trascrizione del suo titolo, la inopponibilità a sè del pregresso trasferimento, risponde dei danni subiti dal primo acquirente, a norma dell'art. 2043 cod. civ., in quanto pone in essere, in violazione delle norme di correttezza, una condotta di cosciente cooperazione nell'inadempimento dello alienante verso tale primo acquirente, implicante la definitiva perdita dei diritti allo stesso derivanti dal precedente contratto. (contra 1983/76, mass n 380800; (contra 942/60; (contra 1293/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)