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Sez. 2, Sentenza n. 383 del 13/01/1995 (Rv. 489686 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI | Disciplina ex art. 2652 primo capoverso cod. civ. - Identità del principio espresso dall'art. 2644 primo comma cod. civ. - Duplice atto di trasferimento (o di costituzione di diritto reale) avente ad oggetto uno stesso immobile - Risoluzione del primo atto di trasferimento in base a domanda giudiziale trascritta successivamente alla trascrizione del secondo atto di trasferimento - Efficacia di quest'ultimo - Dolosa preordinazione del secondo trasferimento ai danni del primo acquirente - Conseguenze - Azione revocatoria o di risarcimento danni nei confronti del terzo acquirente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489686-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIARIE - RISPETTO AI TERZI

La norma di cui all'art. 2652, primo capoverso, cod. civ., nel sancire che le sentenze che accolgono le domande indicate al n. 1 del primo comma (tra cui quelle dirette alla risoluzione dei contratti) non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, afferma l'identico principio, espresso dall'art. 2644, primo comma, cod. civ., della insensibilità degli atti che operano trasferimenti o costituzioni di diritti reali immobiliari rispetto alla sentenza che abbia pronunciato o dichiarato, in base a domanda successivamente trascritta, la risoluzione del contratto con il quale il dante causa aveva acquistato il diritto ceduto a terzi, salva la possibilità, in caso di dolosa preordinazione ai danni del primo acquirente, di esperire l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., ovvero l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 nei confronti dello stesso terzo acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)