Sez. 2, Sentenza n. 3511 del 25/10/1969 (Rv. 343663 - 01)
MANDATO - MANDATARIO - DILIGENZA - RECUPERO DI CREDITI - CONFERIMENTO AD UN LEGALE DEL RELATIVO INCARICO - ADEMPIMENTO DEL MANDATO CON LA DILIGENZA MEDIA - IRRECUPERABILITA DEI CREDITI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MANDANTE.*
MANDATO - MANDATARIO - DILIGENZA - RECUPERO DI CREDITI - CONFERIMENTO AD UN LEGALE DEL RELATIVO INCARICO - ADEMPIMENTO DEL MANDATO CON LA DILIGENZA MEDIA - IRRECUPERABILITA DEI CREDITI - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MANDANTE.*
L'avvocato, cui sia stato conferito il mandato di recuperare alcuni crediti, ha l'Obbligo di adempiere all'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia e, qualora ritenga irrecuperabili i crediti, ha l'Obbligo di darne comunicazione al mandante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)