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Sez. U, Sentenza n. 5991 del 17/04/2012 (Rv. 622061 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti - Pregiudizialità - Conseguenze - Sospensione del procedimento disciplinare - Presupposti - Verifica da parte del Consiglio Nazionale Forense - Necessità.
Stato
decisa il 2012-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622061-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. disposta dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Ne consegue che, quando risulti la pendenza di un procedimento penale, il Consiglio Nazionale Forense deve necessariamente verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare, procedendo ad una delibazione in ordine alla effettiva identità esistente tra le condotte contestate in sede penale e quelle oggetto del procedimento sottoposto alla sua cognizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)