Sez. U, Sentenza n. 16169 del 25/07/2011 (Rv. 618519 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti - Pregiudizialità - Conseguenze - Sospensione del procedimento disciplinare - Relativo esaurimento - Con l'irrevocabilità della sentenza penale - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. disposta dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)