Sez. U, Sentenza n. 11309 del 22/05/2014 (Rv. 630859 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti - Pregiudizialità - Conseguenze - Sospensione del procedimento disciplinare - Relativo esaurimento - Con l'irrevocabilità della sentenza penale - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. disposta dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Tale sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sia soggetta a termine di decadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 653, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)