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Sez. 2, Sentenza n. 2618 del 27/04/1982 (Rv. 420470 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - GIUDIZIO DIVISORIO - ACCETTAZIONE, DA PARTE DEL DIFENSORE DI UN CONDIVIDENTE O DAL CONDIVIDENTE STESSO, DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI CONGUAGLIO DALLA SENTENZA DI APPELLO - ACQUIESCENZA TACITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420470-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - GIUDIZIO DIVISORIO - ACCETTAZIONE, DA PARTE DEL DIFENSORE DI UN CONDIVIDENTE O DAL CONDIVIDENTE STESSO, DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI CONGUAGLIO DALLA SENTENZA DI APPELLO - ACQUIESCENZA TACITA - INSUSSISTENZA.*

Per aversi acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., è necessario che la parte soccombente compia Atti o fatti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge contro la sentenza che abbia deciso la controversia. Pertanto, nel giudizio divisorio non è ravvisabile l'acquiescenza tacita né nell'accettazione, da parte del difensore di un condividente della somma di denaro liquidata, a titolo di conguaglio, dalla sentenza esecutiva di appello, costituendo tale accettazione un'attività extraprocessuale non addebitabile al cliente, né nel conseguimento di detta somma direttamente dalla parte, in quanto il mancato rifiuto del suo pagamento può essere determinato dall'intento della parte stessa di sottrarsi agli effetti della mora credendi. (V 492/82, mass n 418185; (V 61/82, mass n 417747; (V 4558/81, mass n 415270; (V 3220/81, mass n 413792).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)