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Sez. L, Sentenza n. 1388 del 08/02/2000 (Rv. 533610 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Sospensione fino al 31 dicembre 1993 ex art. 1 D.L. n. 384 del 1992, convertito nella legge 438 del 1992 - Pensioni integrative erogate, per contratto collettivo, da fondi non compresi fra gli enti del settore pubblico allargato - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533610-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

L'art. 1 del D.L. n. 384 del 1992, quale risultante nel testo modificato con la legge di conversione n. 438 del 1992, nella parte in cui stabilisce la sospensione fino al 31 dicembre 1993 dell'applicazione di ogni disposizione che prevede il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, si riferisce (senza che ciò autorizzi dubbi di legittimità costituzionale) anche alle pensioni integrative erogate, in forza di contratti collettivi, da fondi non compresi fra gli enti del settore pubblico allargato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 1 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)