diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6771 del 15/06/1995 (Rv. 492876 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Sospensione fino al 31 dicembre 1993 ex art. 1 D.L. n. 384 del 1992 - Pensioni integrative erogate, per contratto collettivo, da fondi non compresi fra gli enti del settore pubblico allargato - Inclusione.
Stato
decisa il 1995-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492876-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

L'art. 1 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, quale risultante nel testo modificato con la legge di conversione 14 novembre 1992 n. 438, nella parte in cui stabilisce la sospensione fino al 31 dicembre 1993 dell'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, si riferisce (senza che ciò autorizzi dubbi di legittimità costituzionale) anche alle pensioni integrative erogate in forza di contratti collettivi, da fondi non compresi fra gli enti del settore pubblico allargato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 1 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)