Sez. U, Sentenza n. 9023 del 03/07/2001 (Rv. 549132 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Misura - Perequazione delle pensioni - Ex dipendenti del Banco di Napoli Lavoratori ancora in servizio e lavoratori pensionati al 31/12/1990 - Regime perequativo applicabile - Dubbi di illegittimità costituzionale - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli, i lavoratori che erano ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990 non hanno diritto alla perequazione del trattamento pensionistico derivante dalla clausola di aggancio alla retribuzione del pari grado in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1993 (essendo da quella data fino al 31 dicembre 1993 vigente il blocco totale delle perequazioni dei trattamenti di pensione in base alla legge n. 438 del 1992) ovvero dal 1 gennaio 1994 (essendo da quella data operante, ai sensi degli art. 9 e 11 D.Lgs. n. 503 del 1992, il meccanismo perequativo dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i dipendenti degli enti creditizi); ai lavoratori già pensionati alla data del 31 dicembre 1990, escluso il diritto alla perequazione con aggancio alla retribuzione del pari grado per tutto il 1993 ai sensi della legge n. 438 del 1992, tale diritto compete dal 1 gennaio 1994 al 26 luglio 1996, data a decorrere dalla quale è stata disposta la sospensione dei meccanismi perequativi relativamente alle pensioni integrative e sostitutive e alle quote di pensione poste a carico del Banco di Napoli, meccanismi definitivamente soppressi dal 1 gennaio 1998 ai sensi della legge n. 449 del 1997; tale normativa non pone dubbi di legittimità costituzionale, avendo il legislatore ordinario il potere di ridurre l'ammontare dei trattamenti pensionistici, nei limiti della compatibilità finanziaria, del bilanciamento degli opposti interessi e della ragionevolezza.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218, Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 9, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 19 CORTE COST., Decreto Legge 24/09/1996 num. 497 CORTE COST., Legge 19/11/1996 num. 588 art. 3 com. 3, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)