Sez. 5 - , Ordinanza n. 27804 del 30/10/2019 (Rv. 655809 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Irpef - Indennità erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze - Natura di retribuzione differita - Fondamento - Conseguenze in ordine al regime di tassazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, l'indennità di buonuscita corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze costituisce una forma di retribuzione differita, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività e da incentivi all'attività, sicché rientra tra le indennità equipollenti, ai sensi degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 917 del 1986, e va quindi assoggettata a tassazione separata e non integrale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 2, DPR 21/12/1984 num. 1034 art. 2, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 4 com. 3, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 2 bis CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., DPR 17/03/1981 num. 211, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)