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Sez. 2, Sentenza n. 4769 del 23/09/1997 Cc. (dep. 12/11/1997) Rv. 208874 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. - Sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato - Delitti presupposti - Supposizione della loro esistenza sulla base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni - Validità della motivazione - Esclusione - Dimostrazione della astratta configurabilità alla stregua degli acquisiti elementi di fatto - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208874-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)