Sez. 2, Sentenza n. 813 del 19/11/2003 Cc. (dep. 14/01/2004) Rv. 228382 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. - Delitti presupposti - Supposizione della loro esistenza sulla base del carattere sospetto delle operazioni - Validità della motivazione - Esclusione - Dimostrazione della astratta configurabilità alla stregua degli acquisiti elementi di fatto - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE
Ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro. (Fattispecie in cui l'imputazione del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. era stata ritenuta sussistente in base all'asserita commissione di reati fiscali commessi all'estero, ma di cui non era stata data alcuna congrua rappresentazione, neppure astratta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)