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Sez. L, Sentenza n. 12935 del 22/11/1999 (Rv. 531388 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Presso l'A.G.O. dei periodi riconosciuti in diversa gestione - Facoltà dell'interessato ex legge n. 29 del 1979 - Pagamento delle prime tre rate - Mancato pagamento delle rate successive e restituzione su istanza dell'interessato di quelle già pagate - Risoluzione per mutuo consenso e susseguente decadenza dalla facoltà di ricongiunzione - Sussistenza - Indisponibilità del diritto alla ricongiunzione ex legge n. 29 del 1979 - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531388-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

In caso di esercizio della facoltà di ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria dei periodi assicurativi riconosciuti presso altra gestione, mediante pagamento rateale della riserva matematica ex art. 2 della legge n. 29 del 1979, l'interessato che, dopo aver pagato le prime tre rate, cessi i versamenti e richieda all'Inps la restituzione di quanto già versato, non può successivamente esercitare la facoltà di ricongiunzione previo pagamento delle rate scadute, posto che il mancato versamento delle rate successive alla terza - se pure non può configurare una presunzione di rinuncia ex art. 5 della stessa legge (la presunzione operando solo in caso di omesso pagamento dell'importo corrispondente alle prime tre rate) - comporta la risoluzione del negozio per mutuo consenso. Tale effetto risolutivo non può dirsi impedito da un'assunta indisponibilità del diritto alla ricongiunzione, ex art. 2115 cod. civ., riguardando qui l'atto dispositivo una semplice facoltà di unificazione del trattamento pensionistico che non pregiudica minimamente l'integrità del diritto fondamentale alla pensione (nella specie, la sentenza di merito confermata dalla S.C. aveva ritenuto risolta la ricongiunzione, dopo che l'interessato - iscritto al Fondo speciale dei telefonici - aveva cessato la rateazione ritenendo che l'onere spettasse al datore di lavoro per effetto della sopravvenuta legge n. 58 del 1992).

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)