Sez. L, Sentenza n. 6553 del 22/07/1996 (Rv. 498663 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Presso l'A.G.O. dei periodi riconosciuti nella gestione artigianale - Facoltà dell'interessato - Esercizio non seguito dal tempestivo pagamento delle prime tre rate - Presunzione assoluta di rinuncia a tale facoltà - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
La norma dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 7 febbraio 1979 n. 29, che disciplina la facoltà di ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria di periodi assicurativi riconosciuti nella gestione artigianale, nel contemplare che - ove l'interessato che si sia avvalso di tale facoltà, non versi, in tutto od almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, l'ammontare dell'onere a suo carico entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di ammissione al beneficio - si intende che egli abbia rinunciato alla facoltà medesima, configura un'ipotesi di presunzione assoluta, che non ammette prova contraria.
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)