Sez. L, Sentenza n. 9692 del 23/04/2010 (Rv. 613446 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Presso l'A.G.O. dei periodi riconosciuti in diversa gestione - Facoltà dell'interessato ex legge n. 29 del 1979 - Pagamento delle prime tre rate - Mancato pagamento delle rate successive e restituzione su istanza dell'interessato di quelle già pagate - Risoluzione per mutuo consenso e susseguente decadenza dalla facoltà di ricongiunzione - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
In caso di esercizio della facoltà di ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria dei periodi assicurativi riconosciuti presso altra gestione, mediante pagamento rateale della riserva matematica ex art. 2 della legge n. 29 del 1979, l'interessato che, dopo aver pagato le prime tre rate, cessi i versamenti e richieda all'Inps la restituzione di quanto già versato, non può successivamente esercitare la facoltà di ricongiunzione previo pagamento delle rate scadute, posto che il mancato versamento delle rate successive alla terza - se pure non può configurare una presunzione di rinuncia ex art. 5 della stessa legge (la presunzione operando solo in caso di omesso pagamento dell'importo corrispondente alle prime tre rate) - comporta la risoluzione del negozio per mutuo consenso.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)