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Sez. L, Sentenza n. 9600 del 01/10/1997 (Rv. 508444 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Proprietari, mezzadri, affittuari, esercitanti opera manuale abituale nelle rispettive aziende - Estensione - Limiti - Infortunio subito nel corso di attività di organizzazione e direzione dell'attività economica aziendale - Tutela assicurativa - Esclusione - Attività di carattere meramente esecutivo - Tutela assicurativa - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508444-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura apprestata dall'articolo 205 del D.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il quale ricomprende fra gli assicurati i proprietari, mezzadri, affittuari, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende, non riguarda quella parte di attività di carattere propriamente imprenditoriale ossia quella volta alla organizzazione e direzione dell'attività economica aziendale, rientrando invece nell'attività tutelata quella di carattere meramente esecutivo che può esser svolta indifferentemente sia dallo stesso lavoratore - imprenditore che da un qualsiasi prestatore d'opera dipendente, sempreché sia caratterizzata da manualità, intesa nel senso che comporti la esposizione del soggetto alla eventualità di un danno alla sua corporeità; pertanto in ipotesi di evento lesivo verificatosi mentre il soggetto tutelato svolge mansioni inerenti all'acquisto di strumenti o materiali occorrenti per l'attività economica dell'azienda, l'operatività della tutela infortunistica è condizionata all'accertamento, per il quale è istituzionalmente competente il giudice del merito, che tali mansioni rientrino in operazioni di uso corrente e non esprimano invece una valutazione e una scelta di carattere organizzativo imprenditoriale (Nella specie, in un caso di infortunio subito da un agricoltore mentre si recava ad acquistare alcuni bulloni per un serra, il giudice di merito aveva accolto la domanda dell'infortunato rilevando il carattere di operazione meramente esecutiva rivestito dall'acquisto. La S.C. ha confermato la sentenza enunziando il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)