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Sez. 1, Sentenza n. 1004 del 23/10/1970 Ud. (dep. 05/03/1971) Rv. 116977 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - ART 62 N 6 COD PEN - LOCUZIONE 'PRIMA DEL GIUDIZIÃ’ - VALORE E FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1970-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116977-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO - ART 62 N 6 COD PEN - LOCUZIONE 'PRIMA DEL GIUDIZIÃ’ - VALORE E FONDAMENTO.*

Per l'applicabilita della attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen la legge esige che il ristoro del danno abbia avuto luogo 'prima del giudiziò, locuzione questa da intendersi nel senso che il risarcimento o le restituzioni debbono essere effettuati durante il periodo di tempo antecedente all'apertura del dibattimento di primo grado. Questo limite stabilito all'efficacia attenuatrice della circostanza si spiega con la ratio della norma, che e quella di dare Rilevanza giuridica, come presunto sintomo di ravvedimento e di attenuata capacita a delinquere, solo a quel comportamento del reo che, precedendo lo svolgersi del giudizio a suo carico, possa essere ritenuto espressione di un sincero pentimento, non riferibile a sviluppi del dibattimento e a contingenti esigenze di difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)