diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1340 del 22/12/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147710 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DEL GIUDIZIO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147710-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - MOMENTO IN CUI DEVE AVVENIRE - PRIMA DEL GIUDIZIO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IRRILEVANZA.*

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante comune della riparazione del danno, il risarcimento integrale dello stesso deve avvenire sempre prima del giudizio, pur nell'ipotesi che si sia proceduto con il rito direttissimo. (Conf mass n 137920; (Conf mass n 133033; (Conf mass n 116977).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)