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Sez. 2 - , Sentenza n. 11829 del 15/05/2018 (Rv. 648497 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno patrimoniale - Prova - Necessità - Onere del ricorrente - Sopravvenuta insolvenza del debitore o difficoltà ricollegate a procedura concorsuale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648497-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento". Pertanto, anche qualora sopravvengano l'insolvenza del debitore o delle difficoltà dettate dalla necessità di un accertamento concorsuale, sono risarcibili solo i danni, ricollegabili ad una normale sequenza causale, per i quali si dimostri il nesso tra il ritardo ed il pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto non provato il danno patrimoniale conseguente al sopravvenuto sequestro di prevenzione della società debitrice nelle more della definizione del processo presupposto, dovendosi dimostrare che, anteriormente all'adozione della misura, il patrimonio della società fosse capiente).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)