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Sez. L, Sentenza n. 15117 del 18/07/2005 (Rv. 583056 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia - Presupposto - Cessazione del rapporto di lavoro - Irrilevanza della gestione tenuta ad erogare la prestazione - Duplicità di posizioni contributive - Cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro - Necessità - Limiti - Applicabilità della disciplina previgente - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583056-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE

Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 1, comma settimo, d.lgs. n.503 del 1992, il quale - innovando la previgente normativa - prevede che il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, tale presupposto condizionante l'attivazione del trattamento previdenziale di vecchiaia prescinde dalla gestione tenuta ad erogare la prestazione; conseguentemente, ove un lavoratore abbia due distinte posizioni contributive, ciascuna idonea ai fini dell'attribuzione della rispettiva pensione di vecchiaia, il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia richiede la cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro e non già del solo rapporto di lavoro in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la pensione; fatta salva, comunque, la ricorrenza delle condizioni - previste dall'art. 10, comma ottavo, dello stesso d.lgs., come modificato dall'art. 11, comma decimo, legge n. 537 del 1993 - che consentono l'applicazione della vecchia disciplina, se più favorevole. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, avendo riconosciuto la pensione di vecchiaia nonostante la sussistenza di un rapporto di lavoro soggetto ad altra assicurazione, non aveva avuto la necessità di verificare la ricorrenza o meno dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione della disciplina previgente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)