Sez. L, Sentenza n. 18992 del 10/07/2008 (Rv. 604313 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Cumulo della pensione di anzianità o di vecchiaia con il reddito da lavoro (dipendente o autonomo) - Applicabilità della norma transitoria prevista dall'art. 10, comma ottavo, d.lgs. n. 503 del 1992 - Condizioni - Possibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
In materia di cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito da lavoro (dipendente o autonomo) la norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, del d.lgs. n. 503 del 1992 (come modificato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993) consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n 503 cit., del precedente regime, laddove più favorevole, ed è subordinata alla duplice condizione del raggiungimento dei requisiti contributivi minimi alla data del 31 dicembre 1994 e della maturazione dell'anzianità anagrafica necessaria, atteso che la sua applicabilità, anche in deroga all'art. 1, comma 7, dello stesso decreto, si giustifica alla luce del fine legislativo di ammettere che i lavoratori in possesso dei requisiti possano ottenere la pensione di vecchiaia o di anzianità nonostante la percezione di altro reddito, da lavoro dipendente o autonomo.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1992 num. 503 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)