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Sez. U, Sentenza n. 53 del 12/02/1999 (Rv. 523158 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - NAVI ED AEROMOBILI IMPIGNORABILI; BENI MOBILI ED IMMOBILI, NAVI, CREDITI, TITOLI, VALORI APPARTENENTI AD UNO STATO ESTERO | Deduzione dell'impignorabilità di somme depositate dall'ambasciata presso una banca - Formulazione di regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento - Opposizione all'esecuzione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523158-01

ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - NAVI ED AEROMOBILI IMPIGNORABILI; BENI MOBILI ED IMMOBILI, NAVI, CREDITI, TITOLI, VALORI APPARTENENTI AD UNO STATO ESTERO

Lo Stato estero il quale intenda sostenere che il pignoramento dei crediti per somme depositate presso una banca dalla propria ambasciata abbia ad oggetto crediti relativi a somme destinate a funzioni pubbliche e che quei crediti, per tale ragione, non sono suscettibili di espropriazione forzata, deve esperire l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità e non già proporre il regolamento preventivo di giurisdizione invocando il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano; in tal caso, infatti, il regolamento, avendo ad oggetto una questione di merito attinente all'impignorabilità dei beni esecutati, si rende inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)