Sez. U, Sentenza n. 5888 del 01/07/1997 (Rv. 505622 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - NAVI ED AEROMOBILI IMPIGNORABILI; BENI MOBILI ED IMMOBILI, NAVI, CREDITI, TITOLI, VALORI APPARTENENTI AD UNO STATO ESTERO | Somme destinate a sue funzioni pubbliche - Impignorabilità - Opposizione all'esecuzione - Regolamento preventivo di giurisdizione - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - NAVI ED AEROMOBILI IMPIGNORABILI; BENI MOBILI ED IMMOBILI, NAVI, CREDITI, TITOLI, VALORI APPARTENENTI AD UNO STATO ESTERO
La Stato estero, il quale intenda sostenere che il pignoramento dei crediti per somme depositate presso una banca della propria ambasciata abbia ad oggetto crediti relativi a somme destinate a sue funzioni pubbliche e che quei crediti per tale ragione non sono suscettibili di espropriazione forzata, deve esperire l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità e non già proporre il regolamento preventivo di giurisdizione (nella specie promosso dopo che il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati ed in pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione) invocando il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano, regolamento che in tal caso, avendo ad oggetto una questione di merito attinente all'impignorabilità dei beni esecutati, inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)