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Sez. 5, Sentenza n. 35104 del 22/06/2013 Ud. (dep. 14/08/2013) Rv. 257123 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno non patrimoniale - Liquidazione - Apprezzamento discrezionale del giudice - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257123-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, é censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. (Fattispecie relativa a liquidazione dei danni subiti da pazienti sottoposti ad interventi chirurgici non necessari, effettuata per fasce di gravità in ragione del numero e della entità degli interventi nonché delle eventuali complicanze conseguite e delle condizioni generali dei pazienti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)