Sez. 5, Sentenza n. 35104 del 22/06/2013 Ud. (dep. 14/08/2013) Rv. 257123 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno non patrimoniale - Liquidazione - Apprezzamento discrezionale del giudice - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, é censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. (Fattispecie relativa a liquidazione dei danni subiti da pazienti sottoposti ad interventi chirurgici non necessari, effettuata per fasce di gravità in ragione del numero e della entità degli interventi nonché delle eventuali complicanze conseguite e delle condizioni generali dei pazienti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)