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Sez. 5, Sentenza n. 9182 del 31/01/2007 Ud. (dep. 02/03/2007) Rv. 236262 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - IN GENERE | Danni non patrimoniali - Valutazione equitativa - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236262-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - IN GENERE

La persona offesa dal reato che invoca in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento o alla restituzione non è esonerata dall'obbligo di provare la portata lesiva del fatto, la specie e l'entità della lesione subita, la riconducibilità della lesione al fatto reato e di fornire gli elementi indispensabili per la quantificazione del danno. In relazione al danno non patrimoniale, comunque, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)