Sez. 5, Sentenza n. 9182 del 31/01/2007 Ud. (dep. 02/03/2007) Rv. 236262 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - IN GENERE | Danni non patrimoniali - Valutazione equitativa - Legittimità - Condizioni.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - IN GENERE
La persona offesa dal reato che invoca in sede penale l'accertamento del fatto costitutivo del suo diritto al risarcimento o alla restituzione non è esonerata dall'obbligo di provare la portata lesiva del fatto, la specie e l'entità della lesione subita, la riconducibilità della lesione al fatto reato e di fornire gli elementi indispensabili per la quantificazione del danno. In relazione al danno non patrimoniale, comunque, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)