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Sez. 1, Sentenza n. 5820 del 16/03/2006 (Rv. 589139 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale - Ricorso - Contenuto della domanda - Onere di allegazione - Portata.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589139-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda è sufficiente l'allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito come conseguenza dell'irragionevole durata del processo, senza necessità che la parte istante indichi analiticamente in quale forma di sofferenza lo stesso si sia concretato ed adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale, ben potendo, con riguardo al danno di siffatta natura, reputarsi adeguata anche una richiesta d'indennizzo avanzata con formulazione onnicomprensiva, la quale è da intendere riferita sia al danno non patrimoniale che al danno patrimoniale, fermo restando, peraltro, che, relativamente a quest'ultimo (ma soltanto ad esso), il quale deve formare oggetto di prova piena e rigorosa, occorre l'ulteriore specificazione di tutti gli estremi, variabili da caso a caso, così da risultarne possibile l'individuazione sulla base del contesto complessivo dell'atto e da consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)