Sez. 1, Sentenza n. 2207 del 29/01/2010 (Rv. 611973 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Durata irragionevole del processo - Onere di allegazione a carico del richiedente - Sussistenza - Limiti - Fattispecie in tema di ragionevole durata del processo fallimentare.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Nel giudizio per l'equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, a norma dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 89 del 2001, la parte assolve all'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda esponendo gli elementi utili a determinare la durata complessiva del giudizio presupposto, salvi i poteri della Corte d'appello adita di accertare, d'ufficio o su sollecitazione dell'Amministrazione convenuta, le cause che abbiano giustificato in tutto o in parte la durata del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che aveva rigettato la domanda, e, decidendo nel merito, ha ritenuto che, in mancanza dell'acquisizione di elementi rilevanti al riguardo, la durata di un procedimento fallimentare dovesse essere ragionevolmente contenuta in cinque anni).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)