Sez. 1, Sentenza n. 14379 del 08/07/2005 (Rv. 582433 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno patrimoniale e non patrimoniale - Ricorso - Contenuto della domanda - Onere di specificazione - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, se con la domanda il ricorrente si limita a richiedere l'equo indennizzo per il danno subito, occorre ritenere che la parte abbia inteso riferirsi sia al danno patrimoniale che a quello non patrimoniale. Peraltro, pur non essendo necessario ai fini della valutazione della domanda giudiziale che nel ricorso si specifichi espressamente anche il riferimento della pretesa ad entrambi gli ambiti di pregiudizio, tuttavia, onde non incorrere nel vizio di mancata determinazione dell'oggetto della domanda o di omessa esposizione degli elementi di fatto su cui la domanda stessa si fonda, mentre per il danno non patrimoniale, la cui esistenza si può presumere, deve ritenersi sufficiente la richiesta d'indennizzo, anche con formulazione onnicomprensiva, per il danno patrimoniale, oggetto di prova piena e rigorosa, occorre, invece, che siano ulteriormente specificati tutti gli estremi, fra l'altro variabili da caso a caso, ovvero che ne sia possibile l'individuazione sulla base del contesto complessivo dell'atto e ciò anche al fine di consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)