Sez. U, Sentenza n. 13905 del 23/07/2004 (Rv. 574947 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles - Competenze speciali - Art. 5, punto 1 - Nozione di "materia contrattuale" - Spedizioniere doganale - Tributi doganali - Pagamento - Differimento a seguito di stipulazione di contratto fideiussorio - Contratto fideiussorio stipulato insciente il debitore principale - Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore - Azione di regresso contro il debitore principale - Non inclusione nella materia contrattuale.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e succ. modif., deve essere interpretato nel senso che nella nozione di "materia contrattuale" non è ricompresa l'obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l'adempimento in surrogazione nei diritti dell'amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario della merce importata, qualora quest'ultimo, che non è parte del contratto fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee 5 febbraio 2004, in causa C - 265/02, in esito a questione pregiudiziale sottoposta dalla Corte di Cassazione).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1951, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 78, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)