Sez. 5, Sentenza n. 4771 del 27/02/2009 (Rv. 606911 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Merce di contrabbando - Occultamento sotto diversa denominazione - Recupero di imposte evase - Documentazione del trasporto - Dichiarazione di falsità - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di diritti doganali, ai fini del recupero di imposte evase per il contrabbando di merce munita di certificati e timbri di appuramento e conformità oggettivamente inidonei ad attribuire il vantaggio daziario, trattandosi di merce occultata sotto diversa denominazione, non costituisce presupposto la previa dichiarazione di falsità dei documenti, poiché ciò che rileva è il riscontro di genuinità delle certificazioni sul piano della regolarità formale e sostanziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Regolam. Commissione CEE 13/12/1976 num. 222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)