Sez. L, Sentenza n. 9114 del 03/05/2005 (Rv. 581885 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Contributi - Datore di lavoro dichiarante un'attività diversa da quella svolta - Prescrizione - Decorrenza - Dall'emersione dell'attività svolta.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
La prescrizione del credito dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro, avente ad oggetto i premi di assicurazione, ai sensi dell'art. 112, secondo comma, del d. P.R. 30 giugno 1965, n.1124, decorre, conformemente alla regola generale, dal momento in cui la prestazione diventa esigibile, ovvero dall'inizio della lavorazione protetta, quanto alla prima rata, e dal decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo lavorativo, per le rate successive, a meno che il datore di lavoro, con il proprio comportamento, abbia creato le condizioni per la non esigibilità del credito, denunciando un'attività diversa rispetto a quella effettivamente svolta, nel qual caso solo con l'emersione dell'attività effettivamente svolta il corrispondente credito diviene esigibile ed il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Legge 30/12/1979 num. 663 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)