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Sez. U, Sentenza n. 3445 del 24/03/1995 (Rv. 491379 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Contributi - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491379-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Il termine di prescrizione del credito dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei datori di lavoro, avente ad oggetto i premi di assicurazione - originariamente di durata annuale, ai sensi dell'art. 112, secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, successivamente portato a tre anni dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1979 n.663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n.33, e attualmente di durata decennale a norma dell'art. 12 del D.L. 30 dicembre 1987 n.536, convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48 - decorre, quanto alla prima rata, dall'inizio della lavorazione protetta, mentre, per le rate successive, decorre dal decimo giorno successivo all'inizio di ciascun periodo.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)